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D. 09/03/2005 n. 149/05/CONSf) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per de- litto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione g) per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, attestazione che il richiedente, o ciascuno dei soci del consorzio o della società consortile, sia in regola con il versamento dei canoni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile. 3. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di cui al comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3. Art. 12. - Radiofrequenze utilizzabili 1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri T-DAB deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento. 2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove l'intervento degli organi del Ministero al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi. 3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 12 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonchè delle frequenze risultanti in esubero sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15. Art. 13. - Assegnazione delle radiofrequenze 1. Le frequenze sono assegnate per l'irradiazione all'interno dei bacini previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale per cui è stata richiesta la licenza di operatore di rete ai sensi dell'art. 11. 2. Al fine di consentire il completamento della fase di avvio dei mercati, a seguito della quale sarà data completa attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di cui all'art. 10 sono assegnate le frequenze della banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Le frequenze della banda VHF-III, su base di non interferenza con le utilizzazioni televisive analogiche legittimamente esercite ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle previsioni dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e degli accordi internazionali. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Ministero, sentita l'Autorità e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, adotta un bando recante i termini per il rilascio delle licenze di operatore di rete in ambito nazionale e locale ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, per l'utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2 prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione delle domande 4. Qualora le frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al medesimo bando, il Ministero, sentita l'Autorità, entro i successivi sessanta giorni provvede al rilascio delle licenze di operatore di rete ed assegna, con separato provvedimento, le radiofrequenze necessarie al funzionamento dell'impianto o della rete. 5. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano le frequenze risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l'Autorità, promuove l'accordo tra i richiedenti per la condivisione delle medesime risorse frequenziali, in accordo con i principi di cui all'art. 18. Qualora l'accordo non intervenga entro il termine specificato nel bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l'Autorità, adotta una procedura di selezione comparativa da espletare secondo i criteri stabiliti all'art. 14. 6. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali risultino in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all'art. 15. 7. Successivamente alla conclusione della fase di avvio dei mercati le frequenze della banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, per il completamento della copertura, secondo le procedure che saranno individuate dall'Autorità con il provvedimento di cui all'art. 19, comma 3. Art. 14. - Procedura di selezione comparativa 1. Il Ministero notifica a tutti i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, che hanno presentato domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete ai sensi del bando di cui all'art. 13, comma 3, per i bacini di piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate insufficienti e per la cui condivisione non è intervenuto l'accordo tra i richiedenti ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'avvio della procedura di selezione comparativa. 2. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi a) qualità del progetto di rete e del piano di massima economicofinanziario b) potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi o le società consortili la potenzialità economica viene valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile c) tipologie di programmi e servizi che si intendono irradiare nel blocco di programmi, con particolare riguardo a quelli di informazione e di pubblica utilità d) esperienza maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile, ivi comprese le conoscenze e o esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale. 3. Il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma 2 è fissato dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3. Costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento della licenza la costituzione del richiedente in consorzio o società consortile. 4. Ai fini della selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi relativi al singolo soggetto di cui si compone il consorzio o la società consortile sono valutati una volta sola, indipendentemente dal numero di consorzi o società consortili ai quali il soggetto partecipa. A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi o a società consortili devono specificare nella domanda presentata dal consorzio o dalla società consortile se la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più consorzi o società consortili e, in tal caso, a favore di quale consorzio o società consortile i propri elementi devono essere valutati. 5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti partecipanti a consorzi o società consortili vengono valutati ove vi sia corrispondenza tra il bacino di utenza oggetto della concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica del singolo soggetto e quello richiesto dal consor- zio o dalla società consortile in sede di presentazione della domanda. 6. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due separate graduatorie delle domande pervenute, una per l'ambito nazionale e una per l'ambito locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze disponibili sono risultate insufficienti e provvede, verificata la rispondenza dei bacini di utenza richiesti a quelli oggetto dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, al rilascio delle licenze di operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria, nel rispetto del principio di cui all'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assegnazione delle frequenze è disposta con separato provvedimento sessanta giorni dal rilascio della licenza. Art. 15. - Assegnazione delle radiofrequenze in esubero 1. Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze siano risultate in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui all'art. 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet un avviso relativo alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini invitando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, nonchè i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, a presentare domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei predetti bacini secondo le modalità di cui all'art. 11. 2. Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, dà notizia della prima domanda pervenuta e fissa il termine di un mese per l'invio di ulteriori domande per il medesimo bacino di utenza. Decorso il periodo di un mese dalla pubblicazione dell'avviso, senza che siano pervenute domande di ottenimento della licenza di operatore di rete e di assegnazione delle frequenze in numero superiore alla frequenze disponibili nel predetto bacino, il Ministero procede al rilascio della licenza di operatore di rete e del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10. Qualora nel predetto periodo di un mese pervengano domande che eccedono il numero delle risorse assegnabili, il Ministero, sentita l'Autorità, procedere alla valutazione delle medesime secondo la procedura di cui all'art. 14, dandone preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 5. 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 è ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze non assegnate e per quelle resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di assegnazione. Art. 16. - Progetto dell'impianto o della rete 1. Il progetto dell'impianto o della rete, da allegare alla domanda di cui all'art. 13, redatto in conformità con le prescrizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3, sentita l'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonchè gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione. |
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